STATUTO

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA INFORMATION SYSTEMS AUDITORS

Titolo I

Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

  1. È costituita l’Associazione Italiana Information Systems Auditors (AIEA).
  2. La denominazione è “Associazione Italiana Information Systems Auditors”, in forma abbreviata “AIEA”.
  3. Una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione nella denominazione, sia completa che abbreviata, e in ogni comunicazione rivolta al pubblico, utilizza l’acronimo “ETS”.
  4. L’Associazione ha sede a Milano.
  5. La Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta a norma del presente Statuto.

Titolo II

Scopi, finalità e attività

Art. 2 – Scopi, finalità e attività

  1. L’Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto.
  2. L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di iniziative di interesse generale, organizzando attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche in forma editoriale, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.
  3. Le iniziative che l’Associazione intende svolgere riguardano prevalentemente la Governance, la Sicurezza, i Rischi e l’Audit dei Sistemi Informativi.
  4. L’Associazione promuove e organizza convegni, incontri, eventi formativi, mostre e rassegne, studi, ricerche e iniziative culturali, con particolare riferimento ai temi dell’innovazione tecnologica in relazione alle tematiche del punto precedente. Più in dettaglio, l’Associazione:
    • favorisce la conoscenza in materia di governo, gestione e controllo nell’ambito della Tecnologia dell’Informazione e delle Comunicazioni (ICT);
    • promuove processi di sensibilizzazione sulla necessità di adeguati criteri di controllo nell’utilizzo di tecnologie informatiche e di sicurezza dei sistemi;
    • promuove la formazione di base nell’Information Systems Auditing e l’aggiornamento professionale mediante l’istituzione di corsi, seminari, convegni, redazione, traduzione e diffusione di pubblicazioni, nonché collaborazioni con le Università e le Scuole;
    • pubblica notiziari (anche tramite lo strumento informatico e la comunicazione on line), indagini, ricerche, studi e bibliografie.
  5. La Associazione può svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti.
  6. L’Associazione opera a favore dei soci e dei terzi.
  7. Per il perseguimento delle proprie finalità e per lo svolgimento delle attività sociali, l’Associazione può collaborare con altre associazioni, enti pubblici o privati, può aderire a organismi internazionali, nazionali e locali che perseguono finalità analoghe.
  8. Gli accordi di adesione a entità di cui al punto 7 sono approvati dall’Assemblea. La medesima Assemblea delibera anche l’eventuale estinzione/rescissione di detti accordi.

Titolo III

Soci

Art. 3 – Soci

  1. Possono essere Soci tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che condividono le finalità della Associazione.
  2. Il Socio ha i diritti previsti dalla legge e dal presente Statuto.
  3. Il Socio è tenuto a contribuire alle necessità della Associazione attraverso il versamento della quota annuale di adesione e collaborando alle attività associative secondo le sue possibilità.

Art. 4 – Ammissione soci

  1. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario e impegna gli aderenti alla condivisione degli obiettivi dell’Associazione, al rispetto delle norme e del presente Statuto. Si diventa Soci dell’Associazione su richiesta, da presentare al Consiglio Direttivo in forma scritta
  2. Sulla domanda di ammissione a socio, il Consiglio Direttivo decide entro novanta giorni.
  3. L’ammissione a Socio va comunicata all’interessato e annotata nel Libro Soci.
  4. Il diniego di ammissione va comunicato all’interessato che ha sessanta giorni di tempo, dal ricevimento del diniego, per chiedere che sulla sua istanza si pronunci la Assemblea, nella prima riunione utile.

Art. 5 – Ammissione soci

  1. Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri.
  2. I Soci hanno diritto di:
    • a) partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
    • b) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
    • c) eleggere i componenti degli Organi associativi e concorrere all’elezione quali componenti di questi ultimi;
    • d) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
    • e) formulare proposte agli Organi direttivi nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
    • f) essere informati sull’attività associativa;
    • g) i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa istanza scritta al Presidente che deve assicurare il celere e pieno esercizio del diritto.
  3. I Soci sono tenuti a:
    • a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli Organi associativi;
    • b) essere in regola con il versamento della quota associativa;
    • c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della Associazione;
    • d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

  1. La qualità di Socio si perde per recesso, per decesso, per esclusione, per estinzione della persona giuridica e per decadenza.
  2. Il recesso è consentito in qualsiasi momento e decorre dalla data di ricezione della comunicazione scritta di recesso inviata dal Socio alla Associazione.
  3. La decadenza del Socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo quando lo stesso abbia omesso di versare la quota annuale, per quattro mesi consecutivi nonostante solleciti formali
  4. L’esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni, nei seguenti casi:
    • per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quelle della Associazione;
    • non ottemperanza alle disposizioni statutarie e regolamentari o a regolari delibere adottate dagli Organi Associativi;
    • comportamento che arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione.
  5. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo che sanciscono la decadenza o la esclusione del socio, l’interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, può proporre ricorso alla Assemblea, che decide nella prima riunione utile.
  6. I Soci receduti, decaduti o esclusi, gli aventi causa dei Soci estinti e gli eredi dei Soci deceduti non hanno diritto al rimborso delle quote versate.

Titolo IV

Organi

Art. 7 – Organi della Associazione

Organi della Associazione sono:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  4. l’Organo di Controllo.

Art. 8 – Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Associazione e viene convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo per l’approvazione del bilancio.
  2. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci o da almeno un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. In tal caso l’Assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dall’inoltro della richiesta al Consiglio Direttivo dell’Associazione.
  3. Ciascun socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro soci, ha diritto ad un voto.
  4. L’Assemblea ordinaria:
    • approva il bilancio o il rendiconto di cassa;
    • approva il bilancio sociale, se obbligatorio per legge o per libera determinazione dell’Associazione;
    • delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    • delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di non ammissione proposti dagli aspiranti Soci;
    • delibera sui ricorsi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o di esclusione dei Soci;
    • delibera sulle linee di indirizzo dell’attività e sul programma annuale dell’Associazione;
    • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
    • delibera sulla variazione della sede legale nell’ambito del medesimo Comune.
  5. L’Assemblea straordinaria:
    • delibera sulle modifiche statutarie;
    • delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
    • delibera lo scioglimento della Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio residuo.
  6. L’ Assemblea viene convocata mediante avviso scritto da inviare a ciascun Socio almeno sette giorni prima della data fissata per l’ Assemblea stessa.
  7. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno previsto e di data, ora e luogo, distintamente per la prima e la seconda convocazione. La convocazione può essere trasmessa anche per via telematica (posta elettronica)
  8. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
    • in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci;
    • in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
  9. La seconda convocazione deve tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima convocazione.
  10. Salvo diversa disposizione prevista dal presente Statuto l’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  11. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie e alla trasformazione, fusione e scissione della Associazione sono validamente assunte dall’ Assemblea straordinaria con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
  12. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
  13. È ammesso il voto per delega scritta ad altro socio. Ogni Socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Non possono essere delegati i membri del Consiglio Direttivo. La delega può essere conferita anche in formato elettronico, purché ne sia garantita l’autenticità.
  14. All’Assemblea i Soci possono partecipare anche attraverso forme di teletrasmissione esprimendo le intenzioni di voto attraverso opportuni strumenti informatici all’uopo attivati. In tal caso il votante e AIEA devono essere univocamente riconoscibili ed è indispensabile che il voto espresso in via elettronica su temi discussi in via telematica corrisponda ad un’effettiva trattazione dei medesimi in sussistenza di adeguati collegamenti audio/video.
  15. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle sulla responsabilità degli amministratori, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Possono candidarsi a Consigliere tutti quei Soci che possono dimostrare di essere in regola con il versamento delle quote associative, consecutivamente, per almeno i tre anni precedenti alla data delle elezioni. Il votante deve essere sempre univocamente riconoscibile come Socio effettivo e lo strumento di voto deve garantire elementi di controllo e sicurezza adeguati.
  2. Il Consiglio è composto da undici membri. Le elezioni si tengono a cadenza triennale (salvo decadenza del Consiglio). Sono ammessi strumenti di voto a distanza con l’ausilio di mezzi informatici. Nell’esecuzione della votazione ogni Socio può esprimere fino a undici preferenze. Sono eletti gli undici candidati con il maggior numero di preferenze ottenute. I non eletti sono registrati in apposita graduatoria per consentire l’eventuale subentro in caso di dimissioni o decadenza di un consigliere eletto.
  3. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venga meno un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei non eletti. I sostituti restano in carica fino alla scadenza dell’Organo. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti, deve essere indetta una nuova elezione.
  4. Nel caso in cui venga meno più della metà dei consiglieri originariamente eletti, il Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere indetta nuova elezione.
  5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente in via ordinaria almeno quattro volte all’anno o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.
  6. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati a condizione che sia consentito:
    • a) al Presidente di accertare la identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
    • b) al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
    • c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
  7. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno cinque giorni, con avviso scritto, inviato di norma via mail, contenente l’ordine del giorno e l’indicazione della modalità con cui si terrà la riunione.
  8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
  9. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10 – Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo attua una sana e prudente gestione con l’obiettivo di realizzare gli obiettivi statutari secondo l’approccio del buon padre di famiglia.

  1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, che non siano riservati ad altri organi sociali, per legge o per le previsioni del presente Statuto.
  2. A titolo meramente esemplificativo il Consiglio Direttivo:
    • elegge, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Associazione;
    • predispone il bilancio o il rendiconto e le proposte da presentare all’Assemblea;
    • dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
    • approva i Regolamenti non riservati alla competenza della Assemblea;
    • determina la quota associativa annuale e le modalità e i tempi di versamento della stessa;
    • delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
    • delibera sulle domande di ammissione di nuovi Soci;
    • adotta i provvedimenti di esclusione e decadenza dei Soci;
    • assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
    • accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
    • individua e disciplina le attività diverse da quelle di interesse generale che l’Associazione intende svolgere, purché secondarie e strumentali, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle norme vigenti;
    • attesta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nei documenti di bilancio;
    • adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
  3. Al Consiglio Direttivo compete la tenuta dei libri sociali obbligatori indicati dalle norme vigenti.
  4. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altro consigliere, precisandone i limiti e le modalità di esercizio nell’atto di delega.

Art. 11 – Le cariche istituzionali

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, è responsabile del buon andamento della vita sociale e rappresenta l’Associazione anche di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni vengano attuate.

In caso di necessità, assenza o temporaneo impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere o dal Consigliere più anziano d’età.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le attività attinenti alla carica e lo sostituisce in caso di necessità

Il Segretario tiene la contabilità dell’Associazione, cura gli aspetti legali e contrattuali e li sottopone alla firma del Presidente per l’approvazione e l’esecuzione; aggiorna il registro dei soci; redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Il Tesoriere cura i rapporti finanziari e li sottopone alla firma del Presidente per l’approvazione ed esecuzione; predispone il preventivo e il rendiconto e li sottopone al Segretario per il controllo e al Consiglio Direttivo rispettivamente per l’esame e per l’approvazione.

Il Tesoriere accerta le entrate e dispone le spese autorizzate dal Presidente.

Un consigliere può assumere la medesima carica, istituzionale o altro, per non oltre tre mandati (9 anni).

Art. 12 – Organo di Controllo

  1. L’Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall’Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma monocratica.
  2. Il componente dell’Organo di Controllo deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell’ apposito registro.
  3. Si applica l’art. 2399 del Codice Civile.
  4. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
  5. L’Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
  6. L’Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo o il rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci.
  7. L’Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove ne ricorra l’obbligo, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
  8. All’Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti da parte dell’Assemblea.

Titolo V

Risorse economiche e bilancio

Art. 13 – Risorse economiche

  1. L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
    • a) quote e contributi dei soci;
    • b) eredità, donazioni e legati;
    • c) erogazioni liberali di soci e di terzi;
    • d) contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
    • e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
    • f) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
    • g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività secondarie e strumentali;
    • h) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
    • i) altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.
  2. Il patrimonio della Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed entrate, comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 – Esercizio sociale e bilancio

  1.  
    • a. L’esercizio finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
    • b. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro 120 giorni dalla chiusura di esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
    • c. Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme sugli enti del terzo settore.
  2. Il Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio attesta il carattere secondario e strumentale della attività di cui all’art. 2 comma 4 del presente Statuto.
  3. È vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai soci, agli amministratori e ai componenti degli Organi associativi, ai sensi delle norme vigenti sugli enti del terzo settore.
  4. Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività sociali di interesse generale.

Titolo VI

Scioglimento e norme di rinvio

Art. 15 – Lo scioglimento della Associazione

In caso di scioglimento, deliberato a norma del presente Statuto, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altro Ente di Terzo Settore, indicato dall’Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell’Ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si osservano le norme del Codice Civile e delle leggi vigenti in materia di enti del terzo settore.

 

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Protocollo – Affiliazione ad ISACA

Art. 1

AIEA è Chapter di ISACA a seguito della sottoscrizione del Chapter Affiliation Agreement (CAA) di ISACA.

AIEA ne accetta e ne osserva i contenuti nella misura in cui questi sono conformi o compatibili con le leggi italiane.

In caso di contrasto tra i contenuti del CAA di ISACA e le norme italiane queste ultime prevalgono sui contenuti del CAA; allo stesso modo, in caso di contrasto tra i contenuti del CAA di ISACA e le previsioni dello statuto di AIEA, per AIEA queste ultime prevalgono.

Art. 2

L’affiliazione ad ISACA, durata e recesso, sono disciplinate dal CAA. In particolare, il recesso deve essere deliberato dall’Assemblea dei Soci AIEA.

Art. 3

L’ammissione a socio di AIEA può avvenire anche tramite iscrizione ad ISACA, nelle modalità da questa rese disponibili, indicando il Chapter di Milano (043) come Chapter di appartenenza.

La comunicazione di ISACA ad AIEA, attestante l’iscrizione del Socio, è considerata quale richiesta formale di ammissione.

Art. 4

Nel caso di ritardo nel versamento delle quote associative, i solleciti potranno essere recapitati anche tramite ISACA.

Art. 5

Lo scioglimento di AIEA, deliberato secondo le previsioni dello Statuto, deve essere preceduto da apposita comunicazione a ISACA, fintanto che AIEA è Chapter di ISACA medesima.

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